Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).

      1. È istituita per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul lavoro sommerso e sul lavoro precario in Italia, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare la dimensione, le caratteristiche e le responsabilità delle varie parti coinvolte nel fenomeno.
      2. La Commissione ha il compito, in particolare, di:

          a) approfondire gli aspetti meno conosciuti del mondo del lavoro, attraverso attività conoscitive e audizioni di responsabili qualificati di enti pubblici, imprese private, sindacati, libere associazioni e organismi riconosciuti dallo Stato che, attraverso la loro attività, hanno monitorato le varie realtà lavorative;

          b) verificare la diffusione e la gravità di eventuali irregolarità contrattuali e del fenomeno del lavoro sommerso; a seguito dell'attività di verifica svolta ai sensi della presente lettera, la Commissione può promuovere gli opportuni controlli da parte delle autorità competenti;

          c) individuare le misure normative e amministrative, da sviluppare in ambito nazionale, idonee:

              1) a contrastare adeguatamente il fenomeno del lavoro sommerso, tenendo peraltro conto delle caratteristiche delle singole realtà territoriali e dei settori dove tale fenomeno più si sviluppa, e a promuovere la collaborazione tra le regioni al fine di creare una rete di informazione e di azione trasversale a supporto dell'operato dello Stato in questo campo;

              2) a rafforzare in tutto il territorio nazionale i programmi europei finalizzati

 

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alla promozione di un lavoro che garantisca il rispetto dei diritti e della dignità dei lavoratori;

              3) a sostenere e a favorire l'attività degli enti e degli organismi a vario titolo preposti a promuovere, regolarizzare, tutelare e vigilare in merito a tutte le categorie di lavoratori senza discriminazioni e disuguaglianze.