1. È istituita per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul lavoro sommerso e sul lavoro precario in Italia, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare la dimensione, le caratteristiche e le responsabilità delle varie parti coinvolte nel fenomeno.
2. La Commissione ha il compito, in particolare, di:
a) approfondire gli aspetti meno conosciuti del mondo del lavoro, attraverso attività conoscitive e audizioni di responsabili qualificati di enti pubblici, imprese private, sindacati, libere associazioni e organismi riconosciuti dallo Stato che, attraverso la loro attività, hanno monitorato le varie realtà lavorative;
b) verificare la diffusione e la gravità di eventuali irregolarità contrattuali e del fenomeno del lavoro sommerso; a seguito dell'attività di verifica svolta ai sensi della presente lettera, la Commissione può promuovere gli opportuni controlli da parte delle autorità competenti;
c) individuare le misure normative e amministrative, da sviluppare in ambito nazionale, idonee:
1) a contrastare adeguatamente il fenomeno del lavoro sommerso, tenendo peraltro conto delle caratteristiche delle singole realtà territoriali e dei settori dove tale fenomeno più si sviluppa, e a promuovere la collaborazione tra le regioni al fine di creare una rete di informazione e di azione trasversale a supporto dell'operato dello Stato in questo campo;
2) a rafforzare in tutto il territorio nazionale i programmi europei finalizzati
3) a sostenere e a favorire l'attività degli enti e degli organismi a vario titolo preposti a promuovere, regolarizzare, tutelare e vigilare in merito a tutte le categorie di lavoratori senza discriminazioni e disuguaglianze.